Lo statuto


12) IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

  1. La Pro Brinzio è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto, a scelta dell’Assemblea, su proposta dello stesso Consiglio d’Amministrazione che analizza nel merito le candidature, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Membri, compreso il Presidente.
  2. Dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili e da tale nomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.
  3. Il caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio d’Amministrazione subentra il Socio che nell’ultima Assemblea elettiva è risultato il primo degli esclusi. Nel caso di due o più Soci a parità di voti, la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio d’Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo Membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.
  4. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
  5. Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati -con congruo anticipo- a mezzo del normale servizio postale.
  6. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.
  7. L’Amministrazione Comunale può presentare 2 candidature che lo rappresentino, scegliendole tra l’elenco dei soci e tenendo presente le limitazioni fissate dal Decreto Legislativo n° 460.
  8. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consiliari consecutive, o che in ogni caso totalizzi più di cinque assenze giustificate nell’ambito dell’anno sociale decade automaticamente dall’incarico.

 

13) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Eletti dall’Assemblea e scelti anche tra i non Soci, il Collegio dei revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. L’Amministrazione Comunale può presentare a questa carica un suo rappresentante sempre tenendo in evidenza i limiti fissati dal Decreto Legislativo n° 460.
  2. Nella seduta d’insediamento, indetta dal Presidente della Pro Brinzio, il Collegio elegge, nel suo seno, il proprio Presidente.
  3. Vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
  4. Esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budgets approvati.
  5. Con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio d’Amministrazione, trimestralmente o almeno in sede d’approvazione dei bilanci.
  6. Cura la tenuta del libro della adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
  7. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
  8. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio d’Amministrazione.