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12) IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
- La Pro Brinzio è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto, a scelta dell’Assemblea, su proposta dello stesso Consiglio d’Amministrazione che analizza nel merito le candidature, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Membri, compreso il Presidente.
- Dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili e da tale nomina non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per ragioni dell’ufficio ricoperto.
- Il caso di dimissioni o decesso di un membro del Consiglio d’Amministrazione subentra il Socio che nell’ultima Assemblea elettiva è risultato il primo degli esclusi. Nel caso di due o più Soci a parità di voti, la scelta cadrà sul Socio che vanta maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione. In mancanza di questo, il Consiglio d’Amministrazione provvederà a cooptare un nuovo Membro sottoponendo la decisione a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria.
- Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce, con sedute pubbliche e sempre in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei facenti parte, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
- Per quanto concerne le modalità per la convocazione del Consiglio, salvo che non sia prevista una determinata periodicità, si provvederà a darne avviso ai diretti interessati -con congruo anticipo- a mezzo del normale servizio postale.
- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige.
- L’Amministrazione Comunale può presentare 2 candidature che lo rappresentino, scegliendole tra l’elenco dei soci e tenendo presente le limitazioni fissate dal Decreto Legislativo n° 460.
- Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consiliari consecutive, o che in ogni caso totalizzi più di cinque assenze giustificate nell’ambito dell’anno sociale decade automaticamente dall’incarico.
13) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Eletti dall’Assemblea e scelti anche tra i non Soci, il Collegio dei revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo. L’Amministrazione Comunale può presentare a questa carica un suo rappresentante sempre tenendo in evidenza i limiti fissati dal Decreto Legislativo n° 460.
- Nella seduta d’insediamento, indetta dal Presidente della Pro Brinzio, il Collegio elegge, nel suo seno, il proprio Presidente.
- Vigila sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
- Esegue, anche da parte di singoli suoi membri, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché eventuali scostamenti dai budgets approvati.
- Con apposite relazioni collegiali, riferisce al Consiglio d’Amministrazione, trimestralmente o almeno in sede d’approvazione dei bilanci.
- Cura la tenuta del libro della adunanze del Collegio stesso, partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio d’Amministrazione.