Lo statuto


14) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Il Patrimonio della Pro Brinzio è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione, dal ricavato dell’organizzazione di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente.
  2. La Pro Brinzio trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività:
    • - Dalle quote associative annualmente stabilite e/o da contributi straordinari degli associati.
    • - Da contributi di privati
    • - Dai contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche
    • - Dai contributi di Organismi Internazionali
    • - Da entrate derivanti da convenzioni
    • - Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
  3. Ferma restante, che l’adesione alla Pro Brinzio non comporta obblighi di finanziamento o d’esborsi ulteriori rispetto alla prevista quota annua, è in ogni modo facoltà dei Soci elargire contributi straordinari finalizzati alla realizzazione d’eventuali particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario.
  4. Le quote associative e le elargizioni di cui al precedente punto b), ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili, non rivalutabili ed a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né d’estinzione, di recesso o d’esclusione dall’Associazione stessa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
  5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
  6. Solo in casi eccezionali e per scopi di rilevante importanza, la Pro Brinzio può attivarsi per ottenere finanziamenti da privati e da istituzioni creditizie.

 

15) BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

  1. Gli esercizi della Pro Brinzio chiudono il 31 dicembre d’ogni anno.
  2. In tempo utile, comunque nei tempi previsti dal precedente art. 7 lett. d), il Consiglio d’Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  3. I bilanci, dai quali devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, devono restare depositati presso la Sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

16) AVANZI DI GESTIONE

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ovvero di qualunque altra attività eventualmente esercitata.